Il 19 settembre scorso Settimanews ha avuto la bontà di rilanciare un intervento che avevo scritto sul mio sito universitario in relazione alla scelta dell’Esercito italiano di elevare San Giovanni XXIII papa quale suo patrono presso Dio. Con quel breve intervento intendevo esporre un dubbio canonistico sulla prassi seguita dall’Ordinariato militare e dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Premessi pochi cenni sulla normativa generale e particolare, avanzavo l’ipotesi che l’atto fosse inefficace ai sensi del can. 38 del vigente Codice di diritto canonico. Segnalavo infine la difficoltà canonistica di farne valere l’inefficacia, date le perduranti difficoltà interpretative che connotano regole e prassi connesse al diritto amministrativo canonico. Uno studio più attento dovrebbe toccare le ipotesi di nullità e annullabilità, senza escludere quella della sua legittimità (che è peraltro il punto di partenza dell’ipotesi scientifica, dato che si tratta di un atto esistente). Gli interventi su questo sito sono rivolti a studenti di giurisprudenza e caratterizzati dalla puntualità degli argomenti trattati in modo semplice e conciso. Riservo maggiore ampiezza di argomentazione negli scritti destinati alle Riviste scientifiche.
Probabilmente senza la conoscenza di questa premessa, il 29 settembre un sacerdote calabrese – cancelliere della curia di Reggio Calabria – è intervenuto su Settimananews formulando alcune critiche a quanto avevo proposto (ossia l’ipotesi che l’atto amministrativo della Congregazione fosse inefficace) articolando un breve scritto che, ponendosi l’obiettivo di confutare questa idea, mette in luce una diversa questione che pone in secondo piano il tema specifico. Mi riferisco all’ignoranza del diritto canonico, che avvolge in maniera sempre più preoccupante la Chiesa cattolica, finendo per relegarlo ad un ruolo ancillare e secondario rispetto alla presunta maggiore rilevanza degli aspetti dottrinali e pastorali, che invece formano un insieme inscindibile. La vita è una, e non sempre è facile distinguere i piani che ne unificano i tratti. Spesso nella comunità ecclesiale pastorale, diritto, teologia, morale, eccetera… si presentano confusi – come dimostra bene l’articolo del cancelliere – e il costo maggiore di questa confusione è pagato dal diritto canonico: poco insegnato, poco conosciuto e troppe volte maltrattato. Il diritto canonico ha invece un ruolo fondamentale perché è uno strumento pratico che aiuta la comunità ecclesiale a vivere bene la sua missione. A patto che sia conosciuto e ben applicato. Altrimenti si possono fare frittate; e le cronache sono fin troppo generose nel riferire scandali (ad esempio in materia di abusi sessuali o economici) che spesso nascono dalla mancata o scorretta applicazione del diritto canonico.
L’intervento del cancelliere reggino è purtroppo un esempio doloroso di questa confusione di piani. Indice dell’oblio dell’ortoprassi a vantaggio di una (ahimè) presunta prevalenza dell’ortodossia. Non raccolgo qui le offese rivolte alla mia persona. Egli non mi conosce, e lo scuso a prescindere. Tuttavia, absit iniuria in verbis meis, se il cancelliere avesse fatto una semplice ricerca Google avrebbe appreso che conosco benino la materia di cui trattavo (so distinguere una diocesi territoriale da una personale; mi muovo con dimestichezza fra prelature personali e uffici ecclesiastici; ho studiato approfonditamente l’assistenza spirituale, specialmente alle Forze armate). Sono convinto che ogni persona abbia il diritto di esprimere la propria opinione, ci mancherebbe altro! Tuttavia l’idea che un cancelliere di curia avanzi “precisazioni e puntualizzazioni circa l’aspetto canonistico della vicenda” che avrei “disconosciuto, non tenuto presente e addirittura taciuto” mi ricorda quegli studenti che pretendono di superare l’esame perché si autoconvincono di sapere tutto. E quando durante l’esame si avvedono di navigare in acque confuse, rivendicano il “diritto alla libertà di espressione” dietro la quale mascherano la loro ignoranza. Tutti possiamo sbagliare; i professori più di altri. Imparo molto dagli studenti. Tuttavia, nella dialettica accademica, il compito dei professori è quello di porre questioni perché gli studenti le analizzino con appropriati strumenti logici e sistematici imparando così a risolvere i problemi che incontreranno. Questa prassi dialogica impone capacità di ascolto e umiltà reciproca. I professori hanno il compito di promuovere lo sviluppo delle capacità degli studenti, e questi ultimi devono imparare ad entrare in relazione con loro senza mettersi in cattedra prima del tempo: unicuique suum.
Questa lunga premessa mi serve per giustificare l’impressione che ho ricavato leggendo le pagine del cancelliere che, nell’intento di correggermi, si avventura in confusissime congetture extravagantes mischiando frasi estrapolate da documenti conciliari e giuridici di varia natura, per dire in sostanza quello che io stesso avevo già scritto. Cioè che l’Esercito italiano si è rivolto all’Ordinario militare (che mutatis mutandis è l’Ordinario del luogo) perché approvasse la scelta del patrono e che quest’ultimo ha pensato (erroneamente) di essere (l’unico soggetto) competente; quindi – con atti che non conosco e che non sono pubblici – ha avviato la procedura presso la Congregazione, che a sua volta ha (erroneamente) pensato che non dovesse fare altro che confermare. Al cancelliere sembra che tutto si sia svolto secundum legem. Gli sembra anche che il Decreto della Congregazione sia stato ben scritto. A tal proposito osserva che io non sono “mai stato tecnico operatore di estensione di atti amministrativi, lacuna che non [mi] pone nella condizione di comprendere”. Ha ragione: non ho mai steso un atto amministrativo, perché faccio un altro mestiere. Che mi mette però nelle condizioni di conoscere che un atto amministrativo è soggetto (fra l’altro) al principio di legalità e che deve essere adottato a seguito di una procedura ben determinata e contenere alcuni elementi che lo mettano al riparo da possibili ricorsi “quodlibet iustum motivum” (per un motivo giusto qualsiasi, can. 1737). A mio avviso il Decreto della Congregazione (non so quello dell’Ordinario militare, che non è pubblico) è stato dato contra leges: perciò effectu caret (è privo d’effetto=inefficace, can. 38). I decreti li stendono i cancellieri. Per questo motivo gli Ordinari si affidano a cancellieri competenti. Talvolta, per non cadere in errore, dovrebbero forse rivolgersi a canonisti competenti.
Ho sostenuto l’ipotesi della inefficacia dell’atto perché mi sembra che l’Esercito italiano sia un corpo di livello nazionale che cade bensì sotto la giurisdizione dell’Ordinario militare – non lo nego! – ma quest’ultimo, sulla base della legislazione particolare vigente, avrebbe dovuto coinvolgere la Conferenza episcopale nazionale di cui fa parte. Di questo aspetto non v’è traccia pubblica. Perciò mi sono soffermato sull’unico documento disponibile, ossia l’atto della Congregazione. Dalla sua lettura emerge la mancata applicazione delle leggi canoniche vigenti, perciò l’atto effectu caret. So bene che questo non provoca conseguenze immediate: perciò parlavo di una “carenza sistematica dell’ordinamento canonico”. In questa vicenda, più dell’Ordinariato militare, mi sembra responsabile la Congregazione. Mi auguro che il cancelliere possa tornare sulla questione con argomenti canonisticamente pertinenti, sulla base dei quali potrei anche cambiare opinione. In ogni caso lo ringrazio per aver preso in considerazione le mie ipotesi ed avere avuto la bontà di avviare un dialogo.
Postilla 1: insegno ai miei studenti che ogni mestiere giuridico ha il suo specifico animus. Questa vicenda dimostra che un bravo cancelliere non è anche un bravo avvocato difensore.
Postilla 2: la carenza di preti è un’opportunità che la Chiesa dovrebbe cogliere per affidare certi incarichi a laici competenti. Un bravo prete non è necessariamente un bravo cancelliere.
Postilla 3: Teologia e diritto canonico sono ancora separati in casa. Ma su questo vedi qui.
Postilla 4: Se il cancelliere avrà la gentilezza di leggere questa nota, probabilmente la considererà “carente, denigratoria e volutamente offensiva”. Tuttavia, nonostante in questa sede pubblichi solo interventi brevi e privi di note, faccio un’eccezione alla regola aggiungendo una piccola bibliografia degli scritti in cui ho sviluppato il tema. Se avrà la bontà di leggerli potrà trovare ulteriori spunti utili per confutare la mia posizione. Potrebbe nascere un (secondo :-)) dibattito interessante!
P. Consorti, Ordinario militare, voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani, 1990
P. Consorti, L’assistenza spirituale nell’ordinamento italiano, in Codice dell’assistenza spirituale, a cura di P. Consorti e M. Morelli, Giuffré, 1993, pp. 1-27
P. Consorti, La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1999, pp. 369-379
P. Consorti, Cappellani militari e riforma delle Forze armate, in Aggiornamenti sociali, 1999, pp. 365-372
P. Consorti, La “Chiesa in armi”. Sinodo della Chiesa Ordinariato militare d’Italia. Commento teologico-giuridico, in Rivista di teologia morale, 2000, pp. 209-222
P. Consorti, La responsabilità della gerarchia nel diritto della Chiesa cattolica, in Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato, Il Mulino, 2014, pp. 47-63
P. Consorti, Per un diritto canonico periferico [For a Peripheral Canon Law], in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2016, pp. 385-406