La Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa il 14 marzo con due interessanti decisioni (157/15 e 188/15) che riguardano l’annosa querelle relativa al diritto delle donne islamiche di indossare in pubblico il velo. Dal punto di vista sociale e politico il tema riguarda la visibilità pubblica dell’appartenenza religiosa. Una questione declinata in modi molto diversi negli anni e nello spazio. Ad esempio i regimi totalitari comunisti vietavano ai preti di vestire gli abiti religiosi, nella Cina di Mao era obbligatorio vestirsi tutti allo stesso modo e via dicendo. Un po’ di memoria storica non guasterebbe: agli inizi del Terzo millennio mi sembrerebbe logico ammettere che ognuno possa vestirsi come più gli piace. Ovviamente gli Stati hanno il dovere di identificare le persone, perciò nessuno può pretendere di indossare il casco integrale quando entra in una banca o il passamontagna mentre fa la fila alle poste (anche se è dicembre e sta a Cortina).
Dobbiamo tuttavia accettare che su questo punto esistono sensibilità diverse. In Italia nessuno immagina legittimo vietare alle suore o ai frati di uscire velate o col saio dai loro conventi, perciò non c’è ragione di impedire alle donne islamiche di velarsi in pubblico. Tuttavia altri Stati europei hanno affrontato la questione in modo diverso. In Francia ad esempio il “porto del foulard islamique” non è gradito; la scorsa estate in nome della laicità alcuni Sindaci hanno persino vietato alle donne di andare in spiaggia troppo vestite. Queste prese di posizione estreme nascondo un pregiudizio islamofobico che fa guai molto seri, e continuerà a farli se non faremo prevalere il buon senso e la propensione ad accettare che la religione è parte dello spazio pubblico. Le logiche di contrapposizione non aiutano ad essere laici.
Tuttavia la questione presenta una sua specifica connotazione giuridica che, per essere ben impostata, richiede la conoscenza di parecchi elementi tecnici. Non mi meraviglia perciò la superficialità delle prime letture giornalistiche delle due recenti pronunce (Repubblica, Today, SIR, Corriere) che a ben vedere non dicono che è legittimo vietare il “porto del velo”, né impongono alle leggi nazionali di adeguarsi al nuovo principio.
La natura di questi post impone di essere brevi. Perciò mi limiterò a qualche cenno schematico. In primo luogo è necessario distinguere la Corte di giustizia dell’Unione europea dalla Corte europea per i diritti umani (Lussemburgo da Strasburgo, per intenderci). Si tratta di organi con funzioni e competenze diverse e che si esprimono su basi non esattamente coincidenti. Nei due casi in questione la Corte di Lussemburgo è intervenuta sulla base di un’esplicita richiesta formulata dalle Corti di cassazione belga e francese in ordine all’interpretazione corretta che, nei casi concreti sottoposti alla loro attenzione, dovevano dare per decidere in modo conforme ai principi stabiliti dall’Unione in materia di non discriminazione lavorativa. Quindi oggetto della sentenza è l’interpretazione “eurolegittima” della Direttiva europea 2000/78, che appunto disciplina la parità di trattamento nei luoghi di lavoro.
Nel caso belga Madame Achbita lamenta di avere subito un licenziamento discriminatorio a causa del “porto del velo islamico” e il datore di lavoro oppone che la dipendente era a conoscenza del fatto che nell’Azienda vige un regolamento che, a garanzia della sua assoluta neutralità in materia di appartenenze personali, vieta ai dipendenti che possano entrare in contatto con i suoi clienti di indossare in modo visibile segni di convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Nell’altro caso (quello francese) Madame Bougnaoui afferma di essere stata discriminata dalla Società Metropole, che l’ha licenziata perché rifiutava di togliere il velo nonostante il cliente presso il quale la signora prestava la sua assistenza informatica, avesse segnalato che i suoi collaboratori non gradivano la presenza nel loro ufficio di una donna velata. La Società afferma che è interesse dell’impresa assicurare che le scelte personali dei dipendenti siano espresse con discrezione proprio per non infastidire (e quindi perdere) i clienti.
Per decidere bene le due Corti nazionali si pongono il problema della corretta interpretazione della Direttiva antidiscriminatoria e presentano un “rinvio pregiudiziale” al giudice europeo. I giudici di Bruxelles gli domandano “se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un’impresa privata che vieta in via generale di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, costituisce una discriminazione diretta vietata da tale direttiva” e quelli di Parigi chiedono “se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di detto datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossi il velo islamico, costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi di tale disposizione”.
Nel primo caso la Corte risponde che se il divieto di indossare il velo rientra in un quadro più generale di divieti di indossare simboli di appartenenza filosofica e politica, non esiste una discriminazione diretta, avverte però che potrebbe esserci una discriminazione indiretta “qualora venga dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia”: cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Nel secondo caso ritiene che la volontà della società Metropole di tener conto del desiderio di un cliente non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di quella attività lavorativa.
I giudici europei non hanno perciò detto che i datori di lavoro possono legittimamente vietare alle loro dipendenti di indossare il velo islamico. Hanno più semplicemente indicato ai giudici belgi di verificare se – esclusa l’ipotesi della discriminazione diretta per motivi religiosi – Madame Achbita non sia stata oggetto di discriminazione indiretta. Ai giudici francesi ha spiegato che licenziare qualcuno solo perché il cliente non vuole che vesta il velo islamico non integra i requisiti che ammettono (ai sensi dell’art. 4) una differenza di trattamento basata sulla religione. Intelligenti pauca.