{"id":264,"date":"2022-01-16T19:43:57","date_gmt":"2022-01-16T18:43:57","guid":{"rendered":"https:\/\/people.unipi.it\/pierluigi_consorti\/?p=264"},"modified":"2022-01-16T19:43:59","modified_gmt":"2022-01-16T18:43:59","slug":"sul-titolo-dellordinazione-episcopale-la-nostalgia-del-bel-tempo-che-fu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/people.unipi.it\/pierluigi_consorti\/sul-titolo-dellordinazione-episcopale-la-nostalgia-del-bel-tempo-che-fu\/","title":{"rendered":"Sul titolo dell\u2019ordinazione episcopale: la nostalgia del bel tempo che fu."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.cittadellaeditrice.com\/munera\/il-vetus-ordo-dellepiscopato-storia-e-vulnus\/\">In un recente contributo il teologo Andrea Grillo<\/a> pone un problema relativo all\u2019attribuzione del titolo di \u00abArcivescovo ad personam\u00bb. In estrema sintesi, egli critica la permanenza di un sistema che continua ad assegnare \u00abtitoli episcopali\u00bb senza popolo, e \u00abtitoli onorifici\u00bb (qual \u00e8 in definitiva quello di \u00abarcivescovo\u00bb<a href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>) incompatibili con la comprensione attuale del ministero episcopale, che \u00e8 necessariamente \u00abad populum\u00bb, o \u00abad officium\u00bb, e non pu\u00f2 essere \u00abad personam\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non c\u2019\u00e8 dubbio che su questo tema insistono questioni trasversali, di carattere storico, giuridico, teologico, e anche simbolico e araldico. Il tema non \u00e8 nuovo n\u00e9 pacifico: si tratta di niente meno definire quale sia il \u00abtitolo dell\u2019ordinazione\u00bb, vale a dire la ragion d\u2019essere della consacrazione sacramentale che \u00abordina\u00bb un soggetto a svolgere una determinata funzione ecclesiale (un \u00abministero ordinato\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 possibile qui rifare la storia di una questione assai complessa e articolata, oltre che controversa. Partiamo dalla fine, e vediamo che il Codice di diritto canonico fa una prima distinzione del Popolo di Dio fra \u00abfedeli laici\u00bb e \u00abministri sacri\u00bb o \u00abchierici\u00bb, e poi si occupa di definire la \u00abcostituzione gerarchica della Chiesa\u00bb. Quest\u2019ultima costituisce quindi l\u2019organizzazione funzionale e istituzionale della Chiesa, che com\u2019\u00e8 noto si articola a livello universale &#8211; in una dinamica fra il \u00abRomano pontefice\u00bb e il \u00abCollegio dei vescovi\u00bb &#8211; e a un livello particolare, sostanzialmente definito su base territoriale<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>. I membri del Collegio sono tali \u00abin forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo [che \u00e8 il Sommo Pontefice] e con i membri del Collegio\u00bb. Quest\u2019ultimo \u00e8 inteso come espressione continuativa del primo \u00abcollegio apostolico\u00bb: da questo punto di vista, l\u2019ordinazione episcopale ha un titolo universale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, la \u00abcostituzione gerarchica della Chiesa\u00bb non si esaurisce nella dinamica universale, anzi trova la sua ragion d\u2019essere nell\u2019articolazione fra le diverse \u00abChiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica\u00bb (can. 368). La forma prevalente di \u00abChiesa particolare\u00bb \u00e8 la \u00abdiocesi\u00bb: una \u00abporzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l&#8217;Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui \u00e8 veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica\u00bb (can. 369). &nbsp;Vediamo quindi che i membri del Collegio episcopale sono tali in quanto titolari di un ufficio particolare, che svolgono al servizio di una determinata porzione del popolo di Dio, con la collaborazione dei presbiteri. Dal punto di vista del Codice, pertanto, il \u00abtitolo universale\u00bb \u00e8 conseguenza del \u00abtitolo particolare\u00bb. Ne deriva che non pu\u00f2 esserci un vescovo senza popolo (pu\u00f2 esserci invece un vescovo senza presbiterio<a href=\"#_ftn3\">[3]<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutti i vescovi sono \u00absuccessori degli apostoli\u00bb. Quelli cui \u00e8 affidata la cura di una diocesi sono \u00abvescovi diocesani\u00bb, ma possono esserci anche \u00abvescovi titolari\u00bb, che sono consacrati senza che venga loro affidata la cura pastorale di una porzione del popolo di Dio. Si chiamano \u00abtitolari\u00bb proprio perch\u00e9, in ossequio al principio per cui un vescovo \u00e8 per un popolo, il titolo della loro consacrazione corrisponde sempre a una diocesi, anche se inesistente<a href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>. Insomma, si \u00e8 determinata la finzione giuridica di vescovi diocesani senza popolo<a href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa finzione ha provocato diversi problemi, specialmente alla luce dell\u2019ecclesiologia maturata nel Concilio Vaticano II, che ha sottolineato la centralit\u00e0 del ministero episcopale. La contraddizione dell\u2019esistenza di vescovi senza popolo si \u00e8 riproposta quando nel 1966 \u00e8 stata precisata la regola \u2013 anch\u2019essa definita nell\u2019ultimo Concilio \u2013 di rinunciare all\u2019ufficio episcopale al raggiungimento del 75mo anno di et\u00e0. La rinuncia all\u2019ufficio fa cadere il titolo dell\u2019ordinazione, anche se non fa venire meno la consacrazione episcopale; perci\u00f2, bisognava trovare una soluzione che compensasse la perdita del titolo senza escludere le prerogative connesse all\u2019ordinazione. La soluzione tradizionale di attribuire il titolo di una diocesi fittizia era a portata di mano, anche se confliggeva con la consapevolezza della necessaria corrispondenza fra titolo formale e sostanziale cura pastorale definita dal Concilio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cos\u00ec nel 1970 la Congregazione dei vescovi dispose che i vescovi rinunciatari per et\u00e0 continuassero a conservare il titolo della diocesi presso la quale avevano prestato la cura pastorale, e con cui certamente restava un legame spirituale, senza essere insigniti di un titolo fittizio. Pertanto, da quel momento, abbiamo pi\u00f9 vescovi che condividono il medesimo titolo episcopale, ma solo uno conserva l\u2019ufficio e i diritti e doveri conseguenti. Questa distinzione ha il pregio di chiarire la differenza fra lo stato giuridico del vescovo che esercita il proprio ufficio da quello del vescovo che ha rinunciato: il quale conserva il titolo dell\u2019ordinazione e le prerogative connesse alla consacrazione episcopale, ma perde i diritti e doveri collegati all\u2019ufficio (questo vale anche per il vescovo di Roma che rinuncia, anche se la prassi seguita in et\u00e0 contemporanea ha invece inventato la stravagante figura di \u00abpapa emerito\u00bb, canonisticamente aberrante).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La linea di prevenire l\u2019ordinazione di vescovi titolari \u00e8 stata rafforzata quando nel 1976 si \u00e8 deciso di ordinare i vescovi coadiutori con diritto di successione col medesimo titolo per cui erano effettivamente consacrati, ossia l\u2019ufficio di sostenere un vescovo diocesano pleno iure, verosimilmente e inequivocabilmente destinato a lasciare la cura pastorale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo sistema si presenta appropriato, ma ha il difetto di non includere i vescovi che sono chiamati a svolgere uffici che non hanno pertinenza con la missione pastorale direttamente rivolta alla cura di una determinata diocesi: \u00e8 il caso dei vescovi ausiliari (di quello effettivamente titolare), di quelli preposti agli uffici della Curia romana e in genere dei nunzi (che sono tutti vescovi titolari di diocesi fittizie).&nbsp; La soluzione pi\u00f9 congruente potrebbe essere quella di attribuire loro il titolo dell\u2019ufficio per cui sono consacrati, senza continuare a ricorrere al sistema del titolo fittizio, che salva la forma ma tradisce la sostanza. Il titolo della consacrazione episcopale \u00e8 infatti collegato all\u2019ufficio svolto nel servizio a una porzione determinata del popolo di Dio, sulla base del quale si realizza la loro incorporazione nel collegio episcopale e di conseguenza la comunione col servizio alla Chiesa universale. L\u2019idea di ordinare necessariamente vescovi i prelati di curia o i nunzi corrisponde a una visione istituzionale della Chiesa come soggetto giuridico simile agli Stati, che si fonda su ragioni storiche che potrebbero tranquillamente essere lasciate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa breve ricostruzione schematica lascia volutamente ai margini gli elementi collegati alla \u00abdignit\u00e0 del titolo\u00bb, quali l\u2019attribuzione di insegne, stemmi, abiti e altri titoli onorifici, che storicamente accompagnano l\u2019ordinazione sacramentale e l\u2019attribuzione di incarichi particolari<a href=\"#_ftn6\">[6]<\/a>, e non solo in ambito ecclesiastico. Il retaggio storico millenario ci racconta di vescovi conti, cardinali principi, papi re. Le \u00abprerogative del titolo\u00bb erano strettamente collegate alla percezione di redditi beneficiali e all\u2019esercizio di poteri giurisdizionali, riconosciuti anche attraverso appellativi che richiamano l\u2019\u00abeccellenza\u00bb, l\u2019\u00abeminenza\u00bb, la \u00absantit\u00e0\u00bb del ruolo. Ancora oggi il conferimento del sacramento dell\u2019ordine attribuisce il titolo di \u00abdon\u00bb, e non pochi apprezzano di essere poi additati come \u00abMonsignori\u00bb, a prescindere dall\u2019effettiva eccellenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le esigenze di una riforma rispettosa dei principi conciliari spingerebbero ad abbandonare incrostazioni storiche che riflettono l\u2019immagine di una Chiesa che ha difficolt\u00e0 a stare al passo coi tempi. I titoli che differenziano i \u00abnobili\u00bb dal \u00abpopolo\u00bb, e i \u00ablaici\u00bb dai \u00abchierici\u00bb, e fra questi ultimi i \u00abdon\u00bb dai \u00abmons.\u00bb e le \u00abeccellenze\u00bb dalle \u00abeminenze\u00bb, parafrasano una concezione gerarchica mondana \u2013 fatta di divise, medaglie, stemmi e onori \u2013 non propriamente evangelica. \u00abNon chiunque mi dice: \u201cSignore, Signore\u201d, entrer\u00e0 nel regno dei cieli, ma colui che fa la volont\u00e0 del Padre mio che \u00e8 nei cieli\u00bb. I complimenti piacciono: i professori universitari sono \u00abChiarissimi\u00bb, i Rettori \u00abMagnifici\u00bb, i Prefetti \u00abEccellenti\u00bb, i deputati \u00abonorevoli\u00bb, e cos\u00ec via. Sono per\u00f2 vanit\u00e0 mondane senza fondamento evangelico, che la Chiesa dovrebbe avere il coraggio di abbandonare, testimoniando cos\u00ec di non essere attaccata al passato, ma di volere guardare al futuro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come accennato, certi cambiamenti nascono dalla consapevolezza ecclesiologica emersa durante l\u2019ultimo Concilio. La \u00abCongregazione del cerimoniale\u00bb \u00e8 stata soppressa nel 1967, anche se la Curia romana fatica ad abbandonare lo schema istituzionale della burocrazia degli Stati dell\u2019ancien regime. Questa mentalit\u00e0 gerarchica \u2013 intesa nel senso peggiore del termine \u2013 \u00e8 spesso replicata nelle curie diocesane, e perfino nelle parrocchie. Le celebrazioni liturgiche e l\u2019uso degli spazi sacri continuano a esprimersi con simbologie antiche, incomprensibili ai pi\u00f9, fatte di precedenze cerimoniali e titoli onorifici che raccontano una Chiesa non ancora estranea a una mentalit\u00e0 pagana, che presta molta attenzione alle forme e non sempre alla sostanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I simboli invece parlano da soli. E i cambiamenti hanno bisogno di simboli. Il 13 novembre 1964 Paolo VI depose sull\u2019altare la tiara con cui era stato incoronato, Giovanni Paolo I non si fece incoronare, ma nel suo stemma figurava ancora la tiara, come avvenne anche per Giovanni Paolo II. Benedetto XVI invece la tolse dallo stemma, sostituendola con una mitra, cos\u00ec come ha fatto Francesco. Molti gesti dell\u2019attuale vescovo di Roma sottolineano il collegamento del primato petrino con la cura pastorale della diocesi di cui ha il titolo (non a caso, elettivo), e per il quale presiede la cura della Chiesa universale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Curia resiste a convertirsi. Forse, su quel versante non si \u00e8 ancora raggiunta la maturit\u00e0 sufficiente per superare l\u2019attenzione alle precedenze e onorificenze. La Chiesa vista dalla curia appare ancora una potenza regale, e cos\u00ec ci troviamo a discutere di \u00abarcivescovo ad personam\u00bb, avere \u00abArcidiocesi\u00bb senza metropolita, e chiese sempre pi\u00f9 vuote.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> In linea disciplinare, il titolo di \u00abArcivescovo\u00bb spetta al titolare di una \u00abArcidiociesi\u00bb, ossia una sede episcopale metropolitana, che esercita alcune prerogative nei confronti delle diocesi suffraganee che costituiscono la medesima provincia ecclesiastica. Esistono per\u00f2 anche \u00abarcidiocesi\u00bb non metropolitane.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Esistono anche altre \u00abChiese particolari\u00bb diverse dalle diocesi, ad esempio prelature e abazie territoriali. Molta discussione \u00e8 avvenuta sulla qualificazione delle prelature personali quali Chiese particolari assimilabili alle diocesi, e sugli Ordinariati militari. Mi pare che la conclusione, allo stato dell\u2019arte, sia che le prime non sono Chiese particolari, mentre gli ultimi sono equiparabili a diocesi personali (almeno sulla base del dato normativo, che a mio modesto parere ha forzato l\u2019interpretazione pi\u00f9 ragionevole, che andrebbe in senso diverso). Possono anche essere costituite come Chiese particolari porzioni del popolo di Dio non costituite come diocesi, la cui cura pastorale \u00e8 attribuita a un vicariato o prefetto apostolico, che le governano in nome del Sommo Pontefice, senza essere necessariamente vescovi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a>Siccome i presbiteri sono considerati collaboratori del vescovo, non \u00e8 escluso che questi possa svolgere la propria missione anche senza collaboratori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> La non esistenza pu\u00f2 essere dovuta a varie cause. Alcune diocesi fittizie erano quelle territorialmente collocate \u00abin partibus infidelium\u00bb, ossia in luoghi senza popolazione cristiana; in altri casi si tratta di diocesi soppresse, o anche di sedi istituite ad hoc. In sostanza, ai vescovi titolari \u00e8 affidata una missio canonica che presuppone l\u2019ordinazione episcopale ma non anche la potest\u00e0 di giurisdizione che caratterizza l\u2019ufficio del vescovo diocesano. In forza dell\u2019ordinazione, costoro godono dei privilegi e degli onori dei vescovi diocesani, prendono parte con voto deliberativo ai concili e appartengono alla Conferenza episcopale del territorio dove svolgono l\u2019ufficio. Attualmente ci sono 2.338 sedi titolari, e 1.312 vescovi titolari (mia elaborazione dai dati da catholic-hierachy.org, 15 gennaio 2022).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> Nella storia della Chiesa si registrano circostanze molto articolate. L\u2019ordinazione episcopale in linea di massima dovrebbe legare perennemente un vescovo alla comunit\u00e0 che serve. Ci sono state tuttavia e tuttora ci sono molte eccezioni a questa regola, specialmente quando si \u00e8 accettata la possibilit\u00e0 di trasferire un vescovo da una diocesi a un\u2019altra, facendo cos\u00ec seguire il titolo dell\u2019ordinazione all\u2019ufficio, e certamente da quando i vescovi sono chiamati a rinunciare al raggiungimento del 75mo anno di et\u00e0. Per una migliore visione dei termini della questione, si pu\u00f2 vedere K. M\u00f6rsdorf, Die Entwicklung der Zweigliedrigkeit der kirchlichen Hierarchie, in M\u016bnchener Theologische Zeitschrift, 1952, pp. 1-16 (in italiano in K. M\u00f6rsdorf, Fondamenti del diritto canonico, a cura di S. Testa Bappenheim, Venezia, Marcianum, 2008, pp. 235 ss.), <a href=\"https:\/\/prelaturaspersonales.org\/wp-content\/uploads\/2012\/02\/DePaolis-NotaTitolo.pdf\">V. De Paolis, Nota sul titolo di consacrazione episcopale, in Ius Ecclesiae, 2002, pp. 59-79<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> Sui quali vedi <a href=\"https:\/\/theoremi.blogspot.com\/2022\/01\/ministero-ordinato-e-forme-semplici-di.html?m=1\">qui<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In un recente contributo il teologo Andrea Grillo pone un problema relativo all\u2019attribuzione del titolo di \u00abArcivescovo ad personam\u00bb. 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